anche gli enti non commerciali hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate delle operazioni IVA di importo non inferiori ad € 3.000
Elenco clienti e fornitori da ottobre 2011: Obbligo “spesometro” anche per enti non commerciali
L’Ufficio studi della F.I.G.C., con la circolare n. 13 del 12 luglio 2011, riguardo gli enti non commerciali, si è soffermato sull’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni IVA di importo non inferiori ad € 3.000.
Difatti, l’art. 31 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha sancito, per tutti i soggetti IVA, l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA d’importo non inferiore ad € 3.000.
La citata circolare, dopo avere premesso che la comunicazione deve essere fatta da tutti coloro che, soggetti passivi IVA, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, ha poi precisato che deve essere fatta per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, d’importo non inferiore ad € 3.000, al netto di IVA, e per quelle per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura, d’importo non inferiore ad € 3.600, al lordo IVA.
Pertanto, in quest’ultimo caso, è necessario acquisire i dati dell’acquirente, al fine dell’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovranno essere opportunamente integrati.
Per il periodo d’imposta 2010, i limiti di € 3.000 ed € 3.600 sono stati elevati ad € 25.000, al netto dell’IVA e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Sono, poi, escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, poste in essere per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011.
Altresì, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni “fuori campo”, tra l’altro, le operazioni intracomunitarie che formano oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT (le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché siano ivi imponibili) nonché le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata e le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/7343; l’adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
Le operazioni IVA, anche se poste in essere tra gli stessi soggetti, vanno comunicate distintamente.
Per ciò che concerne i contratti d’appalto, fornitura e somministrazione, da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono d’importo complessivo non inferiore ad € 3.000.
Per i contratti aventi un collegamento negoziale e, quindi, collegati tra loro, occorre considerare, ai fini del calcolo del limite di € 3.000, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
Dati da indicare nella comunicazione
La circolare dell’Ufficio studi della F.I.G.C. è poi passata alla illustrazione dei dati da apporre nella particolare comunicazione (cd. elenco clienti e fornitori).
Per ciascuna cessione o prestazione vanno indicati:
– l’anno di riferimento;
– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
– per le persone fisiche non residenti, prive di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
– per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti e privi di codice fiscale la denominazione, la ragione sociale e il domicilio fiscale, nonché, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, i dati delle persone che hanno la rappresentanza;
– i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente;
– i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA anche in caso di emissione della fattura salvo che, come già evidenziato, per le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione…”.
Enti non commerciali
In particolare, l’Ufficio studi della F.I.G.C. si è soffermato sugli aspetti concernenti gli enti non profit.
Su tale versante, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, ha precisato che anche gli enti non commerciali, (ad esempio, le Federazioni, le Leghe e le associazioni sportive), hanno l’obbligo della comunicazione limitatamente, però, alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Pertanto, detti enti devono includere nella comunicazione in argomento le fatture ricevute in relazione ad operazioni attive “commerciali” mentre quelle relative alla sfera “istituzionale” non vanno incluse.
Per quanto riguarda gli acquisti cd. “promiscui”, afferenti, cioè, sia la sfera commerciale che quella istituzionale, l’Ufficio studi della F.I.G.C. è del parere che, dal momento che gli acquisti sono stati effettuati in qualità di soggetti passivi d’imposta, ancorchè la detrazione IVA sia parziale, la comunicazione dovrebbe essere fatta in relazione all’intero importo e non solo a quello relativo alla sfera commerciale, anche ai fini del limite di € 3.000.
Pertanto, ad esempio, in caso di fattura relativa ad acquisti “promiscui” di € 40.000, effettuati nel 2010, imputata all’attività commerciale per il 40%, la comunicazione deve essere fatta anche se la parte commerciale (€ 16.000) è inferiore al limite di € 25.000, fissato per il 2010.
Termine e modalità di invio della comunicazione
Infine, la circolare della F.I.G.C. avverte che la comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (e, quindi, per l’anno 2011 la scadenza risulta essere il 30 aprile 2012), in via telematica, utilizzando il servizio Entratel o Internet.
Il termine di invio per la comunicazione relativa all’anno 2010 è, invece, il 31 ottobre 2011.
In caso di omessa comunicazione o di invio con dati incompleti o non veritieri, verrà applicata al contribuente la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 2.065,00.
Vincenzo D’Andò
7 settembre 2011