Il recente restyling dell’imposta di successione introduce chiarimenti su franchigie, donazioni pregresse e trasferimenti di aziende e partecipazioni. Alcune interpretazioni vengono confermate, altre superate, rendendo più chiaro il quadro per contribuenti e professionisti.
Oggi analizziamo come cambiano: il coacervo delle donazioni pregresse ed il trasferimento di aziende e partecipazioni sociali.
Restyling dell’imposta di successione: novità, chiarimenti e impatti pratici
Il recente intervento normativo (D.lgs 18 settembre 2024 n. 139) sul testo unico dell’imposta di successione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in seguito TUS) non costituisce una svolta epocale. Ha previsto qualche novità, qualche restyling e soprattutto acquisito (e talvolta disatteso) le interpretazioni adottate dalla prassi dell’Agenzia Entrate (circolari e risoluzioni, risposte a interpelli e quesiti) sull’onda della giurisprudenza tributaria (le sentenze delle Commissioni tributarie) e di legittimità (le sentenze della Corte di cassazione) sui temi che erano stati oggetto di maggior dibattito.
Per inquadrare il tema riavvolgiamo il nastro, e ricordiamo che l’imposta di successione e donazione costituisce tassazione degli incrementi patrimoniali derivanti da trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito che conseguono alla successione a causa di morte (mortis causa) o ad atti di liberalità tra vivi (inter vivos); se ne occupa anche la Costituzione (art., 42 comma 4 ), che prevede una riserva di legge per “i diritti dello Stato sulle successioni” e l’obbligo di “concorrere alle spese pubbliche” in ragione della “capacità contributiva” (art. 53 comma 1).
L’imposta, prevista dal TUS, era stata abrogata dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383, e ripristinata con l’art. 2, commi 47-54 D.L. 3 ottobre 2006 conv. da L. 3 ottobre 2006 n. 286, che ha in parte riesumato il TUS ma con aliquote molto più modeste (4, 6 e 8 per cento, in base al rapporto di parentela) e franchigie elevate (1.00