Nel DQ del 10 Ottobre 2024:
1) Concordato preventivo biennale: basta pagare per un solo anno
2) D.L. Omnibus: in G.U. la conversione in Legge
3) Conferimento del ramo d’azienda: regime di neutralità fiscale garantito con continuità dei valori riconosciuti
4) Giorgetti: Psb ambizioso ma realistico. Riduzione debito necessità ineludibile, taglieremo le spese
5) INL: chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa
6) Gestione contributiva agricola: indicazioni sul caso di sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti tempo determinato
7) “Evoluzione delle applicazioni e dei processi per la gestione delle visite mediche di controllo”: nuovo sistema di comunicazioni mediante l’AppIO
8) Contribuzione in agricoltura: ricalcolato il c.d. esonero under 40
Il regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 TUIR impone l’obbligo di assicurare la continuità ai valori fiscalmente riconosciuti.
Dunque, il conferente (i.e. ALFA) dovrà assumere le partecipazioni ricevute secondo l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita, mentre il conferitario (i.e. Newco) subentrerà nella posizione del conferente in ordine agli elementi attivi e passivi dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
L’operazione di conferimento del ramo d’azienda fruisce del regime di neutralità fiscale se viene assicurata la continuità ai valori fiscalmente riconosciuti
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 195 del 9 ottobre 2024, ritiene che l’operazione di conferimento del Ramo d’Azienda potrà godere del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176, comma 1, del TUIR alle condizioni ivi previste.
Viene precisato che il suddetto parere è esclusivamente limitato alla qualificazione come azienda (o ramo di essa) dell’insieme degli asset trasferiti con il conferimento descritto dagli Istanti e non