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Il MEF ha approvato (con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20/05/2013) i modelli di bollettino di conto corrente postale per il versamento della TARES.
Ancora dubbi sulla fatturazione differita prevista dalle nuove norme sulla fatturazione entrate in vigore lo scorso 1° gennaio. In materia l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 12/E/2013, ma è ancora necessario un intervento interpretativo. La fatturazione differita è stata estesa ai servizi prestati nei confronti di un medesimo committente nell'arco di un mese solare, ma non è chiaro se possa essere applicabile anche in presenza di una singola prestazione; ed ancora, non è data alcuna indicazione in ordine all'idonea documentazione a cui dovrebbe essere subordinata la fatturazione differita dei servizi, con la conseguenza che non dovrebbe essere necessaria una documentazione apposita, potendo ritenersi sufficienti la corrispondenza commerciale o la contrattualistica usata per la formalizzazione dell'accordo sul piano commerciale.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2013 aggiorna le istruzioni di: Unico 2013-ENC, Consolidato nazionale mondiale 2013, Irap 2013 Unico 2013-SP e Unico 2013-SC.
La sentenza 249/01/13) della Commissione Tributaria di Roma esonera i contribuenti in età avanzata all’accertamento degli studi di settore. In particolare, l’attività d’impresa esercitata da persona anziana, titolare di trattamento pensionistico e con utilizzo di beni strumentali ormai obsoleti, non può essere assoggetta ad accertamento con gli studi di settore.
Il tributo annuale sulle imbarcazioni è in scadenza il prossimo 31 maggio. Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso di unità da diporto. Nell'ipotesi di più proprietari o detentori dell'imbarcazione, tutti devono, in solido, versare il tributo. Pagano anche i noleggiatori, attratti nell'adempimento dall'interpretazione della norma arrivata con la circolare 16/2012 che ha così evitato una ingiustificata disparità di trattamento tra noleggio e locazione. Il pagamento si effettua a mezzo modello F24 con elementi identificativi (codici tributo: 3370 per l'imposta, 8936 per l'eventuale sanzione e 1931 per gli interessi). Possibile anche pagamento con bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando: codice Bic: BITAITRRENT, generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento, Iban - IT15Y0100003245348008122200. L'omesso, ritardato o parziale versamento è punito con una sanzione che va dal 200 al 300% dell'importo non versato.
Si allargano le conseguenze penali degli omessi versamenti IVA per somme oltre i 50.000 euro l'anno. Per la Corte di Cassazione si commette il fatto anche quando l'impresa non incassa l'imposta. E’, infatti, rilevante il dato risultante dalla dichiarazione e non l'incasso o meno del corrispettivo, tranne che non si sia adottato il regime per cassa.
Approvato venerdi 17 maggio il decreto di sospensione della rata IMU di giugno. A seguire il governo si impegna a procedere ad una riforma della tassazione degli immobili, prevedendo forme di deducibilità dell’IMU su capannoni o fabbricati industriali. E’ sospesa la rata IMU sulla prima casa, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, i terreni e i fabbricati rurali. Non rientrano nella sospensione le abitazioni di tipo signorile (Cat. A/1), le ville, (Cat. A/8) i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico (Cat.A/9).
Importante scadenza per i medici: entro il 30 giugno 2013 dovranno inviare la comunicazione riguardante i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, relativi all’anno 2012. L’adempimento è stato previsto dal Dm del 9 luglio 2012; la raccolta dei dati sarà efficace ai fini delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Al fine, l’INAIL ha predisposto un applicativo web accessibile, previa registrazione ed utilizzo di login e password, a partire dal 22 maggio 2013. Il termine è fissato, come detto, al 30 giugno 2013. Considerato che l'invio dei dati rientra nella fase di sperimentazione del sistema, viste le possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni, per l'intero periodo di sperimentazione saranno sospese le sanzioni previste per i ritardi.
Un comunicato stampa pubblicato sul sito www.inps.it dà attuazione alla previsione è contenuta nella riforma Fornero riguardo il bonus bebè. Dal 31 maggio fino al 5 luglio le strutture interessate si possono accreditare nell’elenco ed erogare i servizi in favore delle lavoratrici madri. Al termine del periodo, l’INPS darà il via libera all’assegnazione dei contributi alle lavoratrici. Per iscriversi nell’elenco le strutture eroganti servizi per l’infanzia devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa; regolarità sotto il profilo normativo generale; conformità alla normativa antincendio. Le strutture private accreditate, oltre ai sopracitati requisiti, dovranno inoltre: essere accreditate presso il comune di appartenenza; possedere l’autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura rilasciata dal SUAP; essere iscritte alla CCIAA e dimostrare l’inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia.
La CTP di Perugia afferma, nella sentenza n. 175/2/13, che non vi è responsabilità solidale tra società concedente del veicolo di sua proprietà in locazione finanziaria e l’utilizzatore in riferimento al bollo auto. La decisione definisce l’ambito applicativo della nuova disciplina introdotta quattro anni fa, finalizzata a razionalizzare e potenziare i meccanismi di riscossione del tributo. La pronuncia ricalca l'indirizzo adottato l'anno scorso dal dipartimento delle Finanze secondo il quale, per i veicoli in leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.