Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

con questo intervento vogliamo offrire una diversa interpretazione relativamente alla possibilità che anche i ruoli “provvisori” scaduti blocchino le compensazioni dei crediti erariali, rispetto all’interpretazione di Dario Deotto e Giovanni Valcarenghi, pubblicata sabato 26 febbraio nel settore “Norme e tributi” a pag. 34 del quotidiano “Il Sole 24 Ore”…

Con queste poche righe vorrei offrire a chi mi legge una diversa interpretazione relativamente alla possibilità che anche i ruoli “provvisori” scaduti blocchino le compensazioni dei crediti erariali, rispetto all’interpretazione di Dario Deotto e Giovanni Valcarenghi, pubblicata sabato 26 febbraio nel settore “Norme e tributi” a pag. 34 del quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Secondo gli autori l’ambito operativo della norma dovrebbe essere circoscritto ai ruoli definitivi con esclusione di quelli provvisori, in quanto è scritto nella rubrica dell’art. 31 del D.L. 78/2010: “Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”.

E’ necessario premettere che, come giustamente affermato nell’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore, non esistono ruoli “definitivi”, in quanto l’art. 11 del DPR 602/73 classifica i ruoli solamente in “ordinari” e “straordinari” e, in entrambe le tipologie, sono le iscrizioni a ruolo in essi contenute che possono essere “a titolo definitivo” o “a titolo provvisorio”.

Occorre osservare, inoltre, che nessun riferimento alle somme iscritte a ruolo a titolo definitivo viene fatto nel testo della legge e nemmeno nella relazione illustrativa al D.L. 78/2010, così come nel D.M. attuativo del 10.02.2011 e nella Risoluzione n. 18/E del 21.02.2011 che istituisce il codice tributo, ciò nonostante, secondo Deotto e Valcarenghi il fatto che il divieto alla compensazione scatti solo per i ruoli “definitivi” si deduce dalla previsione che la sanzione del 50% su quanto indebitamente compensato “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa” e siccome le iscrizioni a ruolo provvisorie non sarebbero oggetto di contestazione, per esse non scatterebbe il divieto di compensazione.

Non posso condividere la suddetta conclusione in quanto le iscrizioni a ruolo provvisorie, emesse in costanza di contenzioso, sono impugnabili al pari di quelle definitive. Come più volte accaduto anche nel recente passato, l’impugnazione è stata opposta, soprattutto, avverso le iscrizioni a ruolo per imposte parziali in attesa del giudizio di primo grado che certa giurisprudenza ritiene non dovute; l’impugnazione delle iscrizioni a ruolo provvisorie poi, ben può avvenire a causa di errori negli importi iscritti, se non sono perfettamente conformi a sentenze modificative dell’accertamento impugnato.

Secondo gli autori non sembra determinante il fatto che tecnicamente si tratta di “iscrizioni a ruolo a titolo definitivo” e non di “ruoli definitivi” (come scritto nella rubrica dell’articolo 31 del D.L. 78/2010), perché nella rubrica degli articoli di legge non si possono scrivere frasi molto lunghe. Questo è vero, ma le parole hanno un loro ben definito significato e, in questo caso credo che il legislatore abbia decisamente utilizzato un aggettivo fuorviante perché, con ogni probabilità, il termine “definitivi” è stato erroneamente utilizzato in luogo del termine, per certi versi sinonimo, di “scaduti”.

Mi sento di affermare ciò perché, come già detto sopra, nessun riferimento alle somme iscritte a ruolo a titolo definitivo viene fatto nel testo della legge o nella relazione illustrativa al D.L. 78/2010, così come nel D.M. del 10.02.2011 e nella Risoluzione n. 18/E del 21.02.2011, ma se andiamo a leggere le “Schede di lettura dei Centri Studi Parlamentari” che vengono redatte come attività di supporto per i parlamentari che devono votare il testo legislativo, differentemente da quanto scritto nella rubrica dell’articolo 31, si recita: “… in presenza di debiti su ruoli diventati definitivi”.

Deputati e senatori, quindi, hanno consapevolmente votato una norma che prevede il divieto di compensazione semplicemente per i ruoli “scaduti” ovvero “diventati definitivi”, senza distinzione alcuna sulla natura definitiva o provvisoria delle somme in essi iscritte; il legislatore ha semplicemente dimenticato il verbo “diventati” nella rubrica dell’articolo 31 del D.L. 78/2010.

1 marzo 2011

Giuseppe Zambon