Il trattamento I.V.A. dei "rimborsi spese"
L’articolo
15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 trattando delle esclusioni dal computo
dell’imponibile IVA, al comma 1, prevede che non concorrono a formare la base
imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in
nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate.
Apparentemente
la lettura della norma sembra di facile applicazione, ma nella pratica non è
sempre agevole capire se e come vada applicata l’imposta oppure, invece, se le
spese possano rientrare nella fattispecie dell’esclusione.
Occorre
innanzitutto focalizzare il tipo di contratto in base al quale si sostengono
spese per conto della controparte soprattutto per verificare la natura delle
anticipazioni, in quanto il Ministero delle Finanze è intervenuto
sull’argomento con la risoluzione 15.12.1990 n. 430084 chiarendo che la nozione
di anticipazione è condizionata all’esistenza di un mandato con rappresentanza
tra le parti.
Ai
sensi dell’articolo 1703 del Codice Civile il mandato è il contratto col quale
una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra,
e si distingue in mandato con rappresentanza se al mandatario è stato conferito
il potere di agire in nome del mandante; senza rappresentanza se il mandatario
agisce in nome proprio.
Collegandosi
all’esclusione delle somme anticipate la norma prevede che non concorrono a
formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purchè regolarmente
documentate, e trova applicazione nelle ipotesi in cui esista un mandato con
rappresentanza tra le parti.
Nella
citata risoluzione il Ministero afferma che "…il mandato con
rappresentanza è il contratto con cui il mandatario assume l’obbligo di
compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto del mandante, per cui non
può avere per oggetto il compimento di un "facere" da parte del
mandatario stesso.
Tale
assunto è di fondamentale importanza, perché in assenza di mandato con rappresentanza
le spese che verranno richieste a rimborso concorreranno a formare la base
imponibile ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
Di
parere conforme la risoluzione 22/10/1992 n. 430585, in materia di rimborso di
spese postali, il caso era: l’INPS si avvaleva di alcune banche per il
pagamento delle prestazioni previdenziali; per tali servizi veniva posto a
carico dell’INPS un compenso "più" l’onere delle spese postali. Il
Ministero ha affermato che affinchè si configuri l’istituto dell’anticipazione
di somme in nome e per conto di altro soggetto, occorre che il soggetto che
materialmente sopporta la spesa agisca "in nome e per conto" e quindi
in sostituzione del committente che originariamente vi sarebbe tenuto, il quale
provvederà successivamente al relativo rimborso.
In
questo caso le spese invece erano sostenute in stretta e diretta connessione
con il servizio prestato dalle banche all’INPS, per cui la base imponibile era
costituita sia dallo specifico corrispettivo della prestazione che dalle spese
postali.
Quindi
il primo aspetto da chiarire è il tipo di mandato conferito, la natura delle
spese (ovvero se siano accessorie all’operazione principale o siano autonome
spese sostenute) e il soggetto che sostiene materialmente le spese, al fine di
classificarle esattamente ai fini IVA.
Con
l’aiuto di alcuni esempi cercheremo di dare un quadro completo della normativa.
1.
La società
Alfa cede una partita di merce alla società Beta; è previsto contrattualmente
che la consegna avvenga nei locali della società Alfa, che per conto di Beta
anticiperà le spese del trasporto.
In questo caso siamo di fronte ad
un mandato con rappresentanza, con spese accessorie al rapporto di
compravendita.
La società Alfa pagherà quindi il
trasporto ricevendo dal vettore una fattura che recherà l’intestazione della
società Beta. L’originale della fattura dovrà essere consegnato alla società
Beta per consentirne la registrazione, mentre Alfa addebiterà il corrispettivo
totale della fattura stessa nella propria fattura di vendita indicando che si
tratta di un rimborso escluso ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72.
2.
La società
Alfa acquista una partita di merce deperibile, la fa confezionare dalla società
Gamma e chiede alla società collegata Beta che opera sulla piazza di Gamma di
provvedere al pagamento della fattura per il confezionamento.
Quindi la società Beta riceverà la
fattura intestata ad Alfa ed eseguirà il pagamento.
In questo caso siamo di fronte ad
un mandato con rappresentanza inerente un’autonoma prestazione, il pagamento
della fattura.
La società Beta richiederà alla
società Alfa il rimborso di quanto pagato previa consegna della fattura in
originale per consentirne la registrazione.
In questo caso il rimborso è
un’operazione fuori dal campo di applicazione dell'imposta in quanto si tratta
di una semplice cessione di denaro non soggetta a nessun adempimento IVA.
Se fosse previsto contrattualmente
un compenso, solamente quest’ultimo andrà assoggettato ad imposta.
In proposito la risoluzione del
16.01.1978 n. 360393 chiarisce che le spese, per essere considerate escluse,
devono riferirsi a fatture emesse da terzi che siano intestate alla
controparte, pagate per suo conto, e che per tali somme non ci deve essere uno
specifico correlato rapporto di cessione o prestazione tale da farle rientrare
nella generica prestazione di fare, non fare, o permettere.
3.
La società
Alfa vende alla società Beta una partita di merce e si impegna a curare per
conto di Beta il trasporto delle stesse, anticipando quindi in nome proprio ma
per conto di Beta le spese stesse.
In questo caso siamo di fronte ad
un mandato senza rappresentanza con sostenimento di spese accessorie ad una
operazione principale.
La società Alfa riceverà una
fattura per il trasporto a lei intestata che provvederà a pagare e a registrare
tra i propri acquisti. Quindi emetterà fattura nei confronti della società Beta
per la cessione della merce e l’addebito delle spese di trasporto che in questo
caso saranno imponibili e soggette all’I.V.A. con l’aliquota a cui sono soggetti
i beni ceduti oggetto dell’operazione principale così come previsto
dall’articolo 12 del DPR 633/72.
4.
La società
italiana Alfa anticipa in nome proprio, per conto della sua società collegata
Beta che risiede in Francia, le fatture per canoni di leasing derivanti da un
contratto stipulato in nome proprio ma per conto della Beta con la società
Gamma. La società Gamma emette fattura nei confronti della società Alfa che
provvede al pagamento, alla registrazione delle fatture stesse, e provvede ad
emettere fattura nei confronti della società Beta. Siamo nel caso di un mandato
senza rappresentanza avente ad oggetto una prestazione autonoma.
L’addebito
della spesa sostenuta da Alfa segue la disciplina dell’operazione sottostante
alla quale si riferisce, sia per la natura che per la territorialità
dell’operazione. Nel nostro caso il riaddebito da parte di Alfa nei confronti
di Beta è un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7 quarto comma lett.
D) e E).
Naturalmente
se il riaddebito fosse stato soggetto ad IVA sarebbe stato soggetto alla
medesima aliquota IVA scontata dal mandatario, così pure se fosse stato esente
o non imponibile o escluso.
In
questo senso la risoluzione n. 6/E del 11.02.1998, che affrontando un problema
analogo, ha sancito alcuni importanti principi nel trattamento fiscale del
rapporto del mandato senza rappresentanza.
L’applicazione
del principio contenuto nell’art. 6 quarto periodo della sesta direttiva n.
988/77/CEE secondo cui qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma
per conto di altri, partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che
egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.
Le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il
mandatario. Questo assunto non produce solo l’effetto di qualificare come
prestazione di servizi l’operazione posta in essere dal mandatario senza
rappresentanza che renda o riceva servizi per conto del mandante, ma realizza
la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti IVA, ai
rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una figura giuridica che
omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario quelli da lui resi
al mandante. L’omologazione riguarda anche la natura delle prestazioni rese dal
mandatario senza rappresentanza al mandante, che non possono essere ricondotte
ai fini IVA ad una semplice attività di sostituzione personale nello
svolgimento di attività giuridica ma rivestono lo stesso carattere di quelle
rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante.
Del
medesimo avviso e inerente proprio il caso sopra esposto la risoluzione n.
146/E del 27.09.1999.
Da
ultimo prendiamo in esame i rimborsi spese che vengono effettuati ai
professionisti. Le spese in questione sono di norma rimborsi di spese di
viaggio, aerei, taxi, biglietti ferroviari, alberghi, ristoranti.. La
risoluzione n. 20/E del 20.3.98 afferma che di norma l’addebito delle spese
segue per accessorietà la relativa prestazione principale, con esclusione
quindi unicamente dei rimborsi relativi a spese analiticamente dettagliate
anticipate in nome e per conto del cliente. Inoltre l’onere è a carico
direttamente del cliente ed il professionista si limita ad anticipare la spesa
agendo in sostituzione del cliente che vi sarebbe tenuto nell’ipotesi di
mandato con rappresentanza.
Da
ciò discende che se l’operazione principale, in questo caso un mandato
professionale, fosse un’operazione soggetta ad I.V.A. il rimborso delle spese,
ancorchè i documenti siano cointestati al professionista e al soggetto
committente, saranno anch’essi soggetti ad I.V.A.
Questo
naturalmente comporta alcuni risvolti negativi sia in termine di duplicazione
dell’imposta, indetraibilità oggettiva per alcuni servizi e riaddebito con IVA
degli stessi, che sul fronte delle imposte dirette per il professionista,
riaddebito delle spese che costituisce componente positivo di reddito,
limitazione alla detrazione per le spese alberghiere e di ristorazione.
Altri
aspetti interessanti e chiariti dal Ministero e con cui ci si confronta
quotidianamente riguardano ad esempio il rimborso delle spese dei bolli,
frequenti nelle transazioni commerciali. I bolli applicati sulle cambiali sono
esclusi se è stato pattuito il pagamento con tale modalità. In questo senso la
circolare 11 del 23.2.1976, mentre il rimborso delle commissioni bancarie,
costituendo un servizio è da assoggettare ad imposta.
La
risoluzione n. 364698 del 11.03.1977 affrontando il problema del rimborso delle
spese postali ne riconosce l’esclusione a condizione che nelle condizioni
generali di vendita sia espressamente indicato che le stesse sono a carico
dell’acquirente, e che siano documentate dalle singole ricevute postali di
spedizione.
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