Il legislatore ha previsto che le ritenute non operate vengano effettuate sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto–legge.
In buona sostanza le ritenute “arretrate” saranno operate con decorrenza dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio in tre rate mensili di eguale importo.
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