Accordo di Ricollocazione per C.I.G.S. – istruzioni operative e prorogabilità dell’istanza

L’Anpal ha divulgato ulteriori istruzioni per poter legittimamente fruire dell’Assegno di Ricollocazione in caso di CIGS da parte dei datori di lavoro. L’Agenzia ha chiarito i dubbi nel caso la scadenza per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo. Alla luce del susseguirsi della prassi sul tema dell’AdR per eventi di CIGS, l’occasione è propizia per riepilogare brevemente la disciplina dell’istituto in trattazione e illustrarne le novità ulteriori

ricollocazioneCon Nota n. 11122/2018 l’Anpal ha divulgato ulteriori istruzioni per poter legittimamente fruire dell’Assegno di Ricollocazione in caso di CIGS da parte dei datori di lavoro. L’Agenzia ha chiarito i dubbi nel caso la scadenza per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo. Alla luce del susseguirsi della prassi sul tema dell’AdR per eventi di CIGS (v. Ministero del Lavoro-Anpal, Circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018 e Anpal, Nota n. 9353 del 23 luglio 2018), l’occasione è propizia per riepilogare brevemente la disciplina dell’istituto in trattazione e illustrarne le novità ulteriori.

L’introduzione dell’AdR per CIGS con Legge di Bilancio

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) all’art. 1, comma 136 è intervenuta nell’ambito del corpus normativo del testo riguardante la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), introducendo l’art. 24-bis in materia di “Accordo di Ricollocazione”. La finalità del Legislatore è quella di limitare in maniera considerevole il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

Infatti, la menzionata norma prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. In sostanza, oltre alla richiesta di intervento straordinario per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, dal 1° gennaio 2018 si aggiunge una nuova conclusione per la procedura di consultazione sindacale: l’Accordo di Ricollocazione.

Dunque, i lavoratori coinvolti nel piano di ricollocazione hanno la possibilità di chiedere all’Anpal (con le modalità telematiche che vedremo in seguito) l’attribuzione anticipata dell’AdR, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Chiaramente chi chiederà l’AdR in via anticipata, non potrà in seguito farne nuovamente richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 150/2015, vale a dire dopo quattro mesi dalla percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Modalità di richiesta

I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’AdR. La prenotazione può essere effettuata dal 24 luglio 2018 direttamente sul portale Anpal, previa registrazione, accedendo al seguente indirizzo: http://adrcigs.anpal.gov.it.

Sul punto, si ricorda che non è possibile per il lavoratore ricorrere all’AdR qualora l’intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da un contratto di solidarietà. Inoltre, il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti contingenti previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS. L’Anpal verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.

All’atto della prenotazione online, il sistema mostrerà al lavoratore i dati acquisiti in fase di registrazione e chiederà l’inserimento delle seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’azienda;
  • numero di telefono cellulare del lavoratore;
  • conferma o modifica dell’indirizzo e-mail precedentemente indicato in fase di registrazione;
  • l’avvenuta lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (obbligatoria per poter procedere nella richiesta).

A seguito della conferma dell’operazione è possibile stampare la comunicazione contenente il numero di prenotazione dell’assegno, nonché la data e l’ora della stessa.

Dopo la prenotazione telematica, entro 30 giorni dall’accordo di ricollocazione, si completa la richiesta mediante la verifica da parte dell’ANPAL dell’AdR stipulato e dei dati di CIGS pervenuti al Ministero del Lavoro. Dopodiché sarà possibile:

  • completare la richiesta inserendo il soggetto erogatore da cui farsi assistere;
  • prenotare il primo appuntamento.

Funzionamento dell’AdR

Passando al funzionamento dell’AdR, si rammenta che il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno.

In coerenza con quanto previsto dall’art. 22, co. 2, del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’AdR. In particolare, il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile:

  • con la residua attività lavorativa;
  • e con l’AdR.

Le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Al riguardo, è molto importante precisare che ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua (come previsto invece per esempio per la NASpI). Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.

Benefici per il lavoratore

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, può usufruire di un duplice beneficio:

    • l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
    • la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate che è stata mediamente osservata nel periodo di fruizione.

Benefici per il datore di lavoro

Ai sensi del co. 6 del citato art. 24-bis, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.

Tale importo è annualmente rivalutato dall’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI). Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.

L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. Ai fini della fruizione del beneficio, l’Anpal comunica all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.

Da notare, che l’agevolazione non spetta se:

  1. il datore di lavoro ha in corso interventi integrativi salariali straordinari, tranne nel caso in cui gli stessi riguardino lavoratori con professionalità diverse;
  2. il datore di lavoro ha proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi antecedenti, a meno che le stesse non abbiano riguardato lavoratori con professionalità diverse;
  3. l’assunzione deriva da un obbligo legale come, ad esempio, allorquando l’impresa “ingloba” con il passaggio di azienda o di un ramo di essa (art. 2112 c.c.) tutto il personale in forza presso l’azienda cedente.

Se la scadenza cade in un giorno festivo la domanda di AdR può essere entro il primo giorno feriale successivo

Si vuole inoltre segnalare una casistica pratica in cui ci si potrebbe imbattere nell’invio di una domanda di AdR in CIGS. A tale problematica risponde l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, con la Nota n. 11122 del 7 settembre 2018, fornendo indicazioni operative circa le tempistiche per la presentazione delle richieste dell’Assegno di Ricollocazione legate a eventi di CIGS (in breve “AdR CIGS”), ai sensi dell’art. 1, comma 136 della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Sul punto è stato chiarito che qualora il termine di prenotazione dell’AdR CIGS – da effettuare esclusivamente in modalità telematiche sul portale dell’Anpal – coincidesse con un giorno festivo, la scadenza stessa si prorogherebbe comunque sino al giorno lavorativo successivo: dunque, viene garantito anche in questo caso un principio largamente utilizzato nel nostro ordinamento che vede “slittare” gli adempimenti fiscali al primo giorno lavorativo successivo qualora coincidessero con un giorno festivo.

Antonella Madia

20 settembre 2018