La tassazione del reddito dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera

Indicazioni operative sulla dichiarazione dei redditi dei soggetti frontalieri italiani in Svizzera, nonché sulle rilavanti novità in arrivo dal 2023.

In prossimità delle scadenze riferite al versamento del saldo e dell’acconto dell’IRPEF, è utile affrontare un argomento sul quale constano annose questioni di prassi e procedura: parliamo della tassazione del reddito da lavoro dipendente, per il lavoratori frontalieri, ed in particolare dei connazionali che prestano il proprio lavoro dipendente in Svizzera (Confederazione Elvetica).

Si tratta d’altronde di una platea abbastanza vasta, di circa 200.000 lavoratori, che sembra, in base alle previsioni, destinata ad aumentare.

Tassazione dei frontalieri in Svizzera fino al 31/12/2022

italia svizzeraSino al 31/12/2022, coloro che risultano già in possesso di contratto di lavoro al di là del confine, continueranno a godere dell’accordo ancora in vigore risalente al 3 ottobre 1974, il quale prevede che:

  • I frontalieri che vivono con il proprio nucleo familiare nei Comuni di frontiera (si parla in questo caso dei comuni che distano non più di 20 km dal confine con 3 Cantoni: Ticino, Vallese e Grigioni) e che rientrano giornalmente in Italia pagano soltanto le imposte alla fonte in Svizzera.
    Il loro reddito da lavoro è esente da imposte in Italia.

  • I frontalieri che non vivono nei Comuni di frontiera (o che non hanno il rientro giornaliero) pagano anch’essi le imposte alla fonte in Svizzera, ma hanno poi l’obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia e pagare l’IRPEF sul reddito svizzero (ovviamente con diritto al credito d’imposta per quanto già pagato in Svizzera e ad una franchigia fiscale di euro 7.500).

Particolare attenzione occorre porre nel metodo di calcolo per coloro che sono tenuti a conguagliare i propri redditi in Italia.

Infatti, partendo dalla certificazione annuale dei salari (corrispondente alla CU italiana), solitamente consegnata nel mese di gennaio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, gli importi da prendere a riferimento riguardano il reddito al netto dei contributi sociali e previdenziali (AVS e secondo pilastro) già trattenuti al lavoratore, corrispondenti, ad oggi, a circa il 5,5% del lordo retributivo (un altro 5,5% corrisposto dal datore di lavoro), convertiti alla data convenzionale del 31/12, in base al cambio medio giornaliero rinvenibile dal sito della Banca d’Italia.

Si riporta poi nel quadro RC l’importo scaturente, con l’indicazione del codice “4” nella colonna 1, al fine di poter usufruire a pieno della suddetta franchigia fiscale pari ad € 7.500.

La parte di imposta alla fonte (convertita in euro) già versata in Svizzera che andrà a scomputare la relativa IRPEF da versare verrà indicata nel quadro CR dello stesso modello RedditiPF.

Va da sé che, essendo un reddito sottoposto a IRPEF, potrà godere di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali (ad es., carichi di famiglia, detrazioni per spese mediche, interessi passivi sul mutuo abitazione principale), di cui lo stesso lavoratore godrebbe alla stregua di un lavoratore residente.

NDR. Per una guida di 10 pagina all’attuale sistema di tassazione dei frntalieri italiani in Svizzera clicca qui

Tassazione dei frontalieri dal 2023: cosa cambierà?

Il 23 dicembre del 2020 i rappresentanti di Governo di Italia e Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire il vecchio del 1974.

Sono attualmente in corso i lavori parlamentari nei due Stati al fine di sancire la definitiva entrata in vigore del testo prevista per il 1° gennaio 2023.

Il testo al momento prevede i seguenti punti:

  • grazie alla clausola di salvaguardia ottenuta dal sindacato frontalieri del Ticino (OCST), tutti i frontalieri residenti in fascia di frontiera con rientro giornaliero che hanno lavorato in Svizzera anche solo per pochi giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 avranno diritto alle agevolazioni previste dal vecchio sistema fiscale fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro e di eventuali periodi di disoccupazione.
    Essi, pertanto, non subiranno alcun rincaro;

  • i frontalieri che cominceranno a lavorare in Svizzera dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo avranno invece un trattamento fiscale concorrenziale tra Italia e Svizzera sulla falsariga di quanto già oggi previsto per i frontalieri che non vivono nei Comuni di frontiera.
    In particolare, essi pagheranno in Svizzera un’imposta alla fonte calcolata nella misura dell’80% e dovranno poi dichiarare l’intero reddito da lavoro in Italia con deduzione degli oneri sociali trattenuti in busta paga e detrazione dell’imposta alla fonte pagata in Svizzera. Essi potranno inoltre beneficiare di una franchigia di euro 7.500 (anche se è in corso di valutazione la proposta del sindacato di innalzarla a euro 10.000);

  • i Comuni della fascia di frontiera continueranno a ricevere i ristorni dalla Svizzera fino al 31 dicembre 2033. Successivamente il Governo italiano garantirà ai Comuni cifre simili tramite nuovi meccanismi di compensazione finanziaria.

 

A cura di Antonio Palermo e Danilo Sciuto

Lunedì 18 Luglio 2022