La ventilazione dei corrispettivi con IVA al 21%

l’aumento dell’aliquota IVA al 21% influisce anche sui calcoli che devono effettuare quei contribuenti che liquidano l’IVA ventilando i corrispettivi

N.B. Ti suggeriamo l’aggiornamento: La ventilazione dei corrispettivi con IVA al 22%

La ventilazione dei corrispettivi: premessa

la ventilazione dei corrispettiviIn base al metodo della “ventilazione dei corrispettivi”, determinati contribuenti (che vendono beni soggetti a diverse % Iva) possono registrare i corrispettivi globalmente in un unico importo giornaliero (Iva inclusa) senza la necessità di dover distinguere per aliquota di imposta, con successiva ripartizione in proporzione agli acquisti effettuati nell’anno.

Tale metodo è facoltativo rispetto alla normale liquidazione dell’Iva sui corrispettivi (che prevede la registrazione degli stessi distintamente per aliquota Iva).

Soggetti che possono avvalersi della ventilazione dei corrispettivi

Si tratta dei commercianti al minuto di:

  • prodotti alimentari o dietetici;
  • articoli tessili o di vestiario o calzature;
  • prodotti per l’igiene personale o farmaceutici.

Condizioni necessarie per avvalersi della ventilazione dei corrispettivi

Per usufruire della ventilazione dei corrispettivi vanno rispettate le seguenti condizioni:

  • i corrispettivi annuali delle vendite con emissione di fattura non devono superare il 20% del totale dei corrispettivi annui escluse le cessioni di immobili e beni strumentali;
  • gli acquisti e le importazioni annui di merci diverse da quelle cui è applicabile la ventilazione non devono superare il 50% del totale annuo di acquisti e importazioni (è il caso dei soggetti che effettuano anche il commercio di prodotti diversi da quelli per i quali è prevista la possibilità di avvalersi della ventilazione).

Al verificarsi di una delle predette condizioni, al contribuente, dall’anno successivo, viene preclusa la possibilità di avvalersi della ventilazione dei corrispettivi.

Come opera la ventilazione nelle liquidazioni periodiche IVA

I corrispettivi vengono annotati globalmente in un unico importo giornaliero (Iva inclusa) senza la necessità di dover distinguere per aliquota di imposta, tenendo distinte le vendite effettuate tramite emissione di fattura che vanno invece annotate separatamente e distintamente per aliquota applicabile nel registro dei corrispettivi.

A livello di acquisti le registrazioni sono identiche a quelle delle altre imprese (acquisti registrati distinti per aliquota) con la sola avvertenza di dividere gli acquisti di merci da “ventilare” (beni da destinarsi al commercio al minuto) da quelle di altri beni e servizi e dei beni ammortizzabili.

In sede di liquidazione Iva periodica (mensile o trimestrale) occorre determinare il totale (comprensivo di Iva) degli acquisti di beni da “ventilare”, suddiviso per aliquota. Tale totale deve riferirsi non solo al mese/trimestre oggetto di liquidazione, ma deve comprendere tutti gli acquisti dei mesi/trimestri effettuati dall’inizio dell’anno fino alla fine del mese/trimestre.

Ad esempio: se si sta liquidando l’Iva del mese di ottobre, dovranno essere determinati i totali (Iva compresa) degli acquisti di beni da “ventilare” registrati da gennaio ad ottobre.

I totali così determinati, servono per stabilire la % di ripartizione dei corrispettivi di vendita tra le diverse aliquote Iva utilizzate.

Proseguendo con l’esempio di prima, si ipotizza la seguente situazione:

acquisti Iva gennaio – ottobre al 4% (imponibile + Iva) = 400.000 acquisti iva gennaio – ottobre al 10% (imponibile + iva) = 80.000 acquisti Iva gennaio – ottobre al 21% (imponibile + Iva) = 320.000

per un totale acquisti di € 800.000.

Ripartizione acquisti:

incidenza acquisti al 4% sul totale = 50% (400.000 / 800.000)

incidenza acquisti al 10% sul totale = 10% (80.000 / 800.000)

incidenza acquisti al 21% sul totale = 40% (320.000 / 800.000) Ipotizzando che i corrispettivi di ottobre siano di € 200.000 si arriva alla seguente scomposizione:

corrispettivi con Iva 4% = 200.000 x 50% = 100.000

corrispettivi con Iva 10% = 200.000 x 10% = 20.000

corrispettivi con Iva 21% = 200.000 x 40% = 80.000

Da tali corrispettivi va scorporata l’Iva sulla base del seguente metodo cosiddetto “matematico”:

  • vanno divisi gli importi per i seguenti coefficienti: 1,04 per operazioni imponibili soggette al 4%; 1,10 per operazioni imponibili soggette al 10%; 1,16 per operazioni imponibili soggette al 16%; 1,21 per operazioni imponibili soggette al 21%. *

* Con riferimento all’aliquota ordinaria in vigore fino al 16.06.2011 del 20% il coefficiente relativo è 1,20.

Proseguendo l’esempio di cui sopra:

100.000 / 1,04 = 96.153,85; 20.000 / 1,10 = 18.181,82; 80.000 / 1,21 = 66.115,70;

ottenendo i seguenti risultati:

 

descrizione imponibile 4% Iva 4% imponibile 10% Iva 10% imponibile 21% Iva 21%
importi 96.153,85 3.846,15 18.181,82 1.818,18 66.115,70 13.884,30

 

Fino all’entrata in vigore della L. 148/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto) del 17.09.2011 era consentito, in alternativa al metodo “matematico”, scorporare l’Iva utilizzando il criterio delle “percentuali di scorporo”; in pratica gli importi potevano essere diminuiti delle seguenti percentuali: 3,85% per operazioni imponibili soggette al 4%; 9,10% per operazioni imponibili soggette al 10%; 13,80% per operazioni imponibili soggette al 16%; 16,65% per operazioni imponibili soggette al 20%.

Questo metodo infatti era meno preciso e corrispondeva ad una logica collegata alla tenuta non informatizzata delle scritture contabili Iva.

Dichiarazione Iva annuale

Nella dichiarazione Iva annuale va effettuato il conguaglio indicando l’ammontare totale annuo dei corrispettivi registrati ripartiti per aliquote in proporzione della composizione annua di acquisti ed importazioni.

A livello contabile, l’adeguamento dell’Iva conto Vendite avrà come contropartita i ricavi di vendita.

 

Modifica dell’aliquota ordinaria Iva dal 20% al 21%

La variazione dell’aliquota ordinaria Iva dal 20% al 21% a partire dal 17.09.2011 comporta che le ventilazioni a partire dal mese di settembre (o dal 3° trimestre per i soggetti trimestrali) e annuale vanno effettuate tenendo conto dell’ulteriore percentuale.

Appare logico comportarsi come segue, anche il linea con quanto precisato dalla C.M. 259/1997 allorquando era stata introdotto l’incremento dal 19% al 20%:

– ai fini della applicazione delle diverse aliquote, occorre tener conto anche di quella al 20%, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette doganali di importazione, se registrate successivamente al 16.09.2011 nei termini previsti dalla legge.

Esempio: ventilazione dei corrispettivi di ottobre 2011.

Si ipotizza la seguente situazione:

acquisti Iva gennaio – ottobre al 4% (imponibile + Iva) = 400.000 acquisti iva gennaio – ottobre al 10% (imponibile + iva) = 80.000 acquisti Iva gennaio – ottobre al 20% (imponibile + Iva) = 280.000 acquisti Iva gennaio – ottobre al 21% (imponibile + Iva) = 40.000 per un totale acquisti di € 800.000.

Ripartizione acquisti:

incidenza acquisti al 4% sul totale = 50% (400.000 / 800.000)

incidenza acquisti al 10% sul totale = 10% (80.000 / 800.000)

incidenza acquisti al 20% sul totale = 35% (280.000 / 800.000)

incidenza acquisti al 21% sul totale = 5% (40.000 / 800.000) Ipotizzando che i corrispettivi di ottobre siano di € 200.000 si arriva alla seguente scomposizione:

corrispettivi con Iva 4% = 200.000 x 50% = 100.000

corrispettivi con Iva 10% = 200.000 x 10% = 20.000

corrispettivi con Iva 20% = 200.000 x 35% = 70.000

corrispettivi con Iva 21% = 200.000 x 5% = 10.000 Scorporo dell’Iva:

100.000 / 1,04 = 96.153,85; 20.000 / 1,10 = 18.181,82; 70.000 / 1,20 =

58.333,33; 10.000 / 1,21 = 8.264,46; ottenendo i seguenti risultati:

 

descrizione imponibile 4% Iva 4% imponibile 10% Iva 10% imponibil e 20% Iva 20% imponibil e 21% Iva 21%
importi 96.153,85 3.846,15 18.181,82 1.818,18 58.33,33 11.666,67 8.264,46 1.735,54

 

Alcune questioni controverse

Imprese multipunto: nel caso di più punti vendita della stessa impresa soggetti alla ventilazione, essa va applicata cumulativamente per tutti i punti vendita salvo opzione per la contabilità separata (RM 05.02.1982 n. 333982 e 08.02.1982 n. 330.248).

Imprese di vendita al dettaglio che contemporaneamente operano trasformazioni delle merci commerciate: è il caso di un commerciante al minuto che oltre alla compravendita di prodotti alimentari effettua la macellazione di carni che poi vengono vendute nel punto vendita: nonostante non vi siano precisazioni ministeriali, la vendita di beni dopo che, da parte del commerciante al minuto, sono state poste in essere sostanziali trasformazioni, dovrebbe essere esclusa dal regime della ventilazione (fonte: Roberti Marco – Casi e questioni della riforma tributaria – Ipsoa – 29.04.1991).

 

3 ottobre 2011

Marco Righetti

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