Dimissioni dell’amministratore unico prima dell’approvazione del bilancio: quali responsabilità per il nuovo organo?

Nella società a responsabilità limitata, ove non esista il collegio sindacale, e l’organo amministrativo sia rappresentato dall’amministratore unico, nel caso in cui questi venga meno per dimissioni, per scadenza del mandato o per altre cause, lo stesso deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci, affinché questa provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

dimissione dell'amministratore unico di srl prima dell'approvazione del bilancioNella società a responsabilità limitata ove non esista il collegio sindacale, e l’organo amministrativo sia rappresentato dall’amministratore unico, nel caso in cui questi venga meno per dimissioni, per scadenza del mandato o per altre cause, lo stesso deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci, affinché questa provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2386 del Codice civile.

Se la cessazione dall’incarico avviene prima dell’approvazione del bilancio lo stesso verrà redatto, e quindi sottoscritto dal nuovo amministratore che si assumerà le relative responsabilità ai sensi dell’art. 2476 del Codice civile.

 

Dimissione dell’amministratore di srl prima dell’approvazione del bilancio: caso di studio         

Si ipotizza che l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata si dimetta dall’incarico in prossimità della redazione del progetto di bilancio.

L’assemblea provvede alla nomina del nuovo organo amministrativo che avrà l’obbligo di informarsi adeguatamente sulle operazioni intercorse nell’annualità oggetto di analisi e sulle azioni intraprese dal suo predecessore.

 

Obblighi di natura civilistica

           In primo luogo va osservato che l’art. 2475, stabilisca come la redazione del progetto di bilancio sia di competenza dell’organo amministrativo; evidentemente, compresa la sua formazione, nonché la convocazione dell’assemblea per la sua approvazione.

Il terzo comma dell’art. 2381 del codice civile individua i compiti affidati al gestore specificando come l’organo amministrativo

“…valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione della società…”,

come – nella stessa ottica – il quinto comma sancisce che

“…gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa…”.

In termini strettamente legati al problema che si siamo posti di affrontare occorre verificare quali accortezze debba assumere l’amministratore subentrante nella redazione del progetto di bilancio, relativo ad annualità dove i poteri gestori sono stati esercitati da altro soggetto.

 

Uno dei primi principi di redazione del bilancio è la prospettiva della continuazione dell’attività.

          Dal n. 1 del primo comma dell’art. 2423 bis del codice civile, relativamente ai bilanci delle imprese di produzione di beni e di servizi, delle imprese impegnate nella circolazione di beni, delle imprese di (determinati) servizi, risulta che nella redazione del bilancio di esercizio è da osservare il principio della continuazione dell’attività, insieme a quello della prudenza, tenendo conto, inoltre, della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato (1).

L’assunto di base per la composizione del bilancio d’esercizio è che l’impresa si palesi atta a continuare la propria attività nel futuro.

La possibilità di comporre i bilanci di esercizio è cioè subordinata al riscontro del principio del “divenire aziendale” (noto anche come “going concern”). Tale postulato è in stretta correlazione con lo scopo primo del bilancio d’esercizio, consistente nel consentire la maturazione di una conoscenza critica in ordine al divenire della produzione economica dell’impresa “in funzionamento”.

E’ opportuno notare, infatti, come le stime e le congetture di fine esercizio siano espressione del solidale svolgersi dei processi e delle combinazioni aziendali che non trovano soluzione di continuità nei limiti temporali – relativamente ristretti – che definiscono la dimensione di un dato periodo amministrativo.

D’altra parte, nel bilancio di esercizio confluiscono quantità economiche inseritesi in tempi anteriori rispetto alla data di riferimento (ad esempio: immobilizzazioni materiali), nonché entità “proposte” alla fine del periodo considerato e sulla base di stime e congetture (ad esempio: rimanenze di magazzino).

Molto numerose, evidentemente, possono essere le operazioni cosiddette “a cavallo”, che hanno esplicazione in due od anche più periodi gestionali, quali la rilevazione di ratei e risconti.

Come statuito dal Tribunale di Milano 20.03.2003, i doveri di vigilanza ed intervento dell’amministratore si esplica mediante l’assunzione di informazioni sull’andamento degli affari sociali e sulle relative previsioni, in particolare in sede di redazione del bilancio. Ed ancora la violazione dell’obbligo di diligenza si concretizza con la mancata rilevazione del contrasto del bilancio con le risultanze contabili.

 

Ma quali sono le responsabilità verso la società  nel caso in cui l’amministratore subentrante ratifichi scelte operate dal vecchio amministratore?

          Occorre rifarsi, a nostro parere, alle disposizioni dettate da un’altra disposizione del codice civile, e precisamente l’articolo 2392 che prevede, in termini generali che “…gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori…”.

Per il secondo comma del medesimo articolo, “…in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381 codice civile sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose… “.

Per essere esonerato da responsabilità, osserva il Tribunale di Milano, 6.02.1998, occorre che l’amministratore, al momento della deliberazione (per esempio, in merito all’approvazione del bilancio n.d.A.) vigili o intervenga per eliminare o attenuare le conseguenze dannose di quanto deliberato.

 

Adempimenti fiscali

Conseguenze altrettanto gravi possono configurarsi, per l’amministratore subentrante, con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi.

Difatti, i dati relativi all’imposizione fiscale non possono non essere verificati allo scopo di assicurarsi che il carico di imposte dirette, correnti-anticipate-differite, è in tutto conforme alla disciplina in vigore nel tempo che comprende la dichiarazione.

Questa, benché riguardante il passato, va sottoscritta dal soggetto in carica e con i poteri validi del momento in cui la dichiarazione stessa viene presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Si fa estremamente delicata la situazione, in quanto l’omissione della dichiarazione o la compilazione errata sono assistite da un sistema sanzionatorio.

In senso generale si ha l’infedeltà della dichiarazione quando (secondo comma dell’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta od un credito superiore a quello spettante.

Si pensi, poi, all’omesso versamento delle ritenute alla fonte, ovvero dell’imposta sul valore aggiunto per importi eccedenti € 50.000,00 (o riferiti a compensazione di crediti d’imposta inesistenti eccedenti tale soglia), da cui deriva la notizia di reato ai fini penali.

L’amministratore subentrante, deve anche necessariamente, valutare il possibile sopraggiungere di accertamenti di carattere tributario, a parte le eventuali contese con altri soggetti, come nel contenzioso commerciale.

In dottrina, pertanto, si suggerisce al neo-amministratore di acquisire una conoscenza possibilmente approfondita in materia di valutazioni di bilancio, per accertare, in primo luogo, il grado di rispondenza alle due discipline basilari (quella di bilancio e la fiscale, esattamente per l’imposizione sui redditi).

Sono da rilevare altresì gli orientamenti seguiti dalla società relativamente ai margini, in genere ristretti, in cui le disposizioni concedono discrezionalità quali, per esempio l’imputazione delle plusvalenze patrimoniali, che, a scelta, possono essere computate ad un solo esercizio o diluite fra una pluralità di esercizi, ovvero la capitalizzazione o meno delle spese di pubblicità e propaganda, eccetera.

 

Attilio Romano

4 Maggio 2009

 

NOTE

(1) A. GHINI, ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE UTI SINGULI DELL’AMMINISTRATORE SUBENTRANTE, Le Società n. 9/2008, pagina 1067