Plafond IVA e esportazioni: come regolarizzare lo splafonamento

Come regolarizzare lo splafonamento IVA: esportazioni e cessioni intracomunitarie comportano che molti contribuenti si trovano in uno stato cronico di credito IVA e…

Come regolarizzare lo splafonamento IVA

Non imponibilità IVA

Dichiarazione iva

Gli esportatori fatturano generalmente in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, 8bis e 9 del DPR 26/10/1972 n. 633 oppure ai sensi del D.L. 30/8/1993 n. 331 se pongono in essere cessioni intracomunitarie; ciò comporta che molti di loro si trovano in uno stato cronico di credito IVA.

Per ovviare a questa situazione di esposizione creditoria i contribuenti che pongono in essere operazioni di esportazione, al ricorrere di determinate condizioni, possono usufruire di un particolare trattamento al fine di acquistare dai loro fornitori senza l’addebito dell’IVA.

Sono ammessi ad acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA nel limite delle operazioni di esportazione effettuate, il cui ammontare costituisce il cosiddetto plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997 n.28.

Le operazioni agevolate che costituiscono il plafond sono quelle indicate al rigo VE 30 della dichiarazione annuale IVA, rigo nel quale devono essere indicate le esportazioni e le altre operazioni non imponibili.

 

In dettaglio le operazioni che costituiscono il plafond sono:

  • i corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 8;
  • le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della Comunità Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori da territorio della Comunità Europea ai sensi dell’art. 50bis comma 4, lettera g), del DL 331/1993;
  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8bis, primo comma, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa;
  • i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72 che sono equiparate a quelle degli articoli 8, 8bis e 9;
  • i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL 331/1993 tra le quali sono comprese
    • l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno stato diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
    • l’ipotesi di cessione da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di una altro stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
    • l’ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito I.V.A. con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea ai sensi dell’art. 50 bis comma 4 lett. f del D.L. 331/1993, i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A parte prima allegata al DPR 633/1972 effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34;
  • le prestazioni di servizi di cui all’art. 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993;
  • i corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 58 comma 1 del DL 331/1993;
  • i margini di cui al D.L. n. 41/1995 relativi ad operazioni non imponibili the costituiscono plafond.

 

Tutte le altre operazioni non imponibili non concorrono alla formazione del plafond, ad esempio le cessioni di cui all’art. 38-quater, i trasferimenti da un deposito IVA ad un altro, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA.

come regolarizzare lo splafonamento ivaAl fine di riconoscere lo status di esportatore abituale, oltre all’aver effettuato una o più delle operazioni sopra elencate, e richiesto anche un secondo requisito: aver effettuato almeno il 10% di operazioni “export” rispetto al volume d’affari complessivo.

II metodo temporale per verificare le operazioni che danno diritto alla formazione del plafond e semplicemente quello della registrazione contabile, essendo ininfluenti il fatto che l’operazione sia stata effettivamente effettuata nell’anno di riferimento o ne sia stato pagato il corrispettivo: quel che costa e che sia emessa fattura nei termini di cui all’art. 6 del D.P.R. 633/1972 e che venga registrata nei registri obbligatori ai fini IVA.

Qualora coesistano i requisiti qualitativi, effettuazioni di operazioni da plafond, e quantitativi, almeno il 10% del volume d’affari, il soggetto acquisisce automaticamente lo status di esportatore abituale ed il diritto di acquistare in regime di non applicazione dell’imposta.

 

In tal caso è possibile acquistare beni e servizi senza addebito di I.V.A., con determinate esclusioni:

  • l’acquisto dei fabbricati;
  • l’acquisto delle aree edificabili;
  • i contratti di leasing o di appalto inerenti gli stessi;
  • i beni e i servizi con IVA indetraibile.

 

II limite massimo per gli acquisti in regime di non applicazione dell’imposta è fissato nello stesso ammontare di operazioni export effettuate nell’anno solare precedente.

Oltre al plafond per anno solare è previsto anche il cosiddetto plafond mobile, che si basa sulle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti (anziché nell’anno solare precedente).

Si tratta di un sistema adottato in particolar modo dalle aziende che iniziano ad esportare ed intendono usufruire di questa possibilità senza dover aspettare Ia fine dell’anno solare e senza doversi limitare, nell’anno successivo, all’ammontare delle esportazioni dell’anno solare precedente.

Dal punto di vista operativo, una volta verificata l’esistenza dei requisiti di legge, il soggetto che intende acquistare in regime di non applicazione deve inviare ai propri fornitori un’apposita dichiarazione d’intento, prima dell’effettuazione dell’operazione in cui richiede che non venga applicata l’imposta.

Detta dichiarazione dovrà essere conservata e registrata in apposito registro, adempimento comune sia al richiedente che al fornitore.

Un apposito prospetto l’ammontare delle esportazioni, delle operazioni assimilate, delle cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate, l’importo degli acquisti effettuati in regime di non applicazione al sensi dell’art. 8, secondo comma, e delle cessioni effettuate dal fornitore ai sensi art. 8, primo comma, lettera c).

L’obbligo di annotazione del plafond e stato, in realtà, soppresso dal D.P.R. 435/2001 ma 1 comunque obbligatoria la compilazione di un analogo prospetto in sede di dichiarazione annuale e/o in caso di richiesta dell’Ufficio; I pertanto consigliabile predisporlo mensilmente, anche per monitorare l’utilizzo del plafond ed evitare cosi di “splafonare”.

 

Con il termine splafonare si intende l’effettuazione di acquisti senza applicazione dell’imposta in misura superiore alla disponibilità di plafond utilizzabile.

In caso di splafonamento i metodi per porvi rimedio sono sostanzialmente due; il consiglio I quello di applicare, possibilmente, il secondo.

II primo metodo coinvolge direttamente il fornitore dell’esportatore.

II soggetto che si accorge di aver splafonato contatterà il proprio fornitore affinché gli emetta una nota di variazione ai sensi dell’art. 26/DPR 633, per poter assolvere correttamente l’IVA sull’acquisto. A carico del richiedente sono gli interessi e le sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 13 Dtgs. 472/97.

E’ una procedura che seppur semplice per il soggetto che ha splafonato risulta “poco professionale” in quanto il fornitore viene coinvolto in un adempimento supplementare di cui non ha responsabilità, avendo correttamente fatturato sulla base di apposita richiesta dell’esportatore.

In tal caso il fornitore dovrebbe integrare il suo versamento IVA, il più delle volte tardivamente, e sarebbe cosi esposto ad una procedura di autodenuncia attraverso il ravvedimento operoso anche se finanziariamente a carico dell’esportatore che gli ha rilasciato la dichiarazione.

I limiti di questa procedura sono sostanzialmente due: il fornitore non e obbligato ad emettere una nota di variazione in quanto il suo comportamento fiscale I stato corretto; inoltre gli viene arrecato un “fastidio” che guasta certamente l’ immagine dell’azienda dell’esportatore.

L’altra strada percorribile I quella di attivarsi in proprio, senza coinvolgere il fornitore. La procedura I stata formulata con Ia risoluzione 391186 del 10 marzo 1999.

 

Occorre seguire le seguenti fasi:

  • emissione di autofattura in duplice esemplare;
  • versamento con mod. F24 dell’imposta, degli interessi e delle relative sanzioni ridotte (codice tributo 8904), attuando il cosiddetto “ravvedimento operoso”, previsto dall’art. 13 del blgs. 472/1997;
  • annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  • presentazione di un esemplare dell’autofattura stessa all’Ufficio delle Entrate competente.

 

Contabilmente, seguendo detta procedura, in sede di dichiarazione annuale, si potrebbe presentare un dubbio a causa della doppia detrazione: il versamento dell’I.V.A. viene conteggiato a credito nel quadro H quale, appunto, versamento effettuato, e allo stesso tempo l’autofattura, registrata nel registro degli acquisti, incrementa il credito I.V.A. essendo compresa negli importi di cui al quadro F.

La circolare 12 giugno 2002 n. 50/E, al fine di evitare che l’I.V.A. venga computata doppiamente in detrazione, consente di intervenire in sede di compilazione della dichiarazione annuale, attraverso l’iscrizione di una posta a debito nel rigo “variazioni d’ imposta” del quadro E, aumentando cosi l’I.V.A. sulle operazioni attive di un importo pari all’imposta regolarizzata.

E’ il caso di precisare anche che la risoluzione ministeriale 6 agosto 1991 n. 500520 sostiene che, in caso di accertamento del superamento del plafond da parte dell’Ufficio a seguito di verifica, oltre a comportare la richiesta di pagamento del tributo e delle sanzioni in misura piena, comporta anche l’indetraibilità del l’imposta.

***

 

Per completezza ed integrazione si riporta il punto 24 della circolare 12 giugno 2002 n. 50/E:

Domanda: Quale è la procedura di regolarizzazione delle operazioni per le quali sia stata rilasciata nel corso dell’anno 2001 la dichiarazione d’intento oltre il limite del plafond disponibile da parte dell’ esportatore abituale?

Risposta: L’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’ imposta effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, secondo le indicazioni gia fornite con la circolare 17 maggio 2000, n. 98, può essere regolarizzato secondo una delle seguenti procedure.

  1. Richiesta al cedente o prestatore di effettuare ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 le variazioni in aumento dell’IVA non addebitata in fattura. In tal caso resta a carico dell’acquirente l’obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni. Qualora Ia violazione non sia stata constatata o accertata il contribuente puo’ avvalersi del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che comporta Ia riduzione della sanzione.
  2. Emissione di autofattura in duplice esemplare contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata.

 

L’ acquirente deve

  • provvedere al versamento dell’ imposta oltre gli interessi e le sanzioni nella misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, utilizzando il modello F24, indicando per I’ imposta e gli interessi il codice tributo del periodo in cui erroneamente e’ stato effettuato l’acquisto senza l’applicazione dell’Iva, e per le sanzioni il codice 8904 – sanzione pecuniaria IVA ravvedimento operoso.
  • deve annotare I ‘autofattura nel registro degli acquisti
  • infine presentare l’autofattura al locale ufficio delle entrate. In tal modo, l’imposta regolarizzata confluirà nell’ammontare dell’ imposta in detrazione della dichiarazione annuale e nell’ammontare dei versamenti effettuati.

Tuttavia, al fine di evitare la doppia detrazione dell’ imposta regolarizzata e’ necessario indicare nella dichiarazione annuale l’imposta regolarizzata anche in una posta di debito.

3. La regolarizzazione può, infine, essere effettuata in sede di liquidazione periodica mediante la contabilizzazione della maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa e degli interessi dell’IVA a debito. Analogamente a quanto previsto nel precedente punto, il cessionario o committente dovrà versare con F24 la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, presentare un esemplare dell’autofattura al competente ufficio locale dell’Agenzia e annotare la stessa nel registro degli acquisti.

In definitiva la dichiarazione annuale dovrà rispettare i risultati contabili derivanti dalla modalità di regolarizzazione.

 

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