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Aumentate le soglie per potere effettuare la liquidazione e il versamento Iva trimestrale (con il consueto pagamento degli interessi del 1%).
In particolare i nuovi limiti sono stati portati a:
- € 400.000,00 di ricavi per i servizi;
- € 700.000,00 di ricavi per le altre attività.
A meno di successivi chiarimenti ministeriali in merito, i termini di decorrenza dovrebbero essere quelli di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e cioè a decorrere dall’1 gennaio 2012.
L’opzione per esercitare il diritto alla liquidazione trimestrale dell’Iva, andrà comunicata, nella prima dichiarazione annuale Iva, da presentare successivamente alla scelta effettuata.
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