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La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 101/E del 20 dicembre, chiarisce che nella rivalutazione degli immobili in base all’articolo 15, commi da 16 a 22, del Dl 185/2008, con riconoscimento ai fini fiscali, la società nella determinazione delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti deve distinguere tra il “valore non rivalutato” applicabile fino al 2012, e il “valore fiscalmente rilevante” da considerare dal 2013. Il “valore fiscalmente rilevante” e quello da tenere presente nei singoli periodi d’imposta per la determinazione del valore medio degli stessi immobili, finalizzata al calcolo del test di operatività, dando così rilevanza al maggior valore acquisito in seguito alla rivalutazione solo a decorrere dall’efficacia della stessa, cioè dal quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione “al rialzo”.