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Per il contrasto alle rettifiche derivanti dall’applicazione degli studi di settore è sempre necessario ricorrere al contraddittorio; anzi … è proprio il basamento della procedura di accertamento. E’ quanto si evince dalla lettura della circolare 19/2010 dell’Agenzia delle entrate, che ha ripreso l'orientamento espresso dalle sezioni Unite della Cassazione con le sentenze numeri 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009. “La procedura di accertamento tributario fondata sull'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, essendo necessario che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza”. Il contraddittorio rappresenta il punto di incontro tra le parti, dove, grazie agli opportuni chiarimenti e giustificazioni, il contribuente può “adeguare” i risultati reddituali emergenti dall'elaborazione statistica degli studi di settore alla concreta realtà economica dell'attività svolta.