Articoli correlati
La Commissione Provinciale di Milano coglie un aspetto importante in merito all’accertamento da studi di settore. La realtà territoriale in cui ha sede l’impresa è un fattore determinante nella determinazione dei ricavi. La rettifica della dichiarazione fatta sullo scostamento di quanto dichiarato dal contribuente rispetto a quanto emerge dall’applicazione dello studio, è illegittima considerando l’approssimazione territoriale dello strumento. La Ctp ha rilevato che l’accertamento specifico da studio rientra nella fattispecie analitico-induttiva e, pertanto, l’onere probatorio è a carico dell’ufficio. Il caso vedeva contrapposto un contribuente con ricavi dichiarati inferiori e motivazioni insite nella presenza di centri commerciali e ubicazione periferica. L’ubicazione è rilevante proprio per l’approssimazione dello studio, che ha indotto il legislatore (L. 133/08) a prevedere un’elaborazione anche su base locale (Sentenza 252/18/09).
Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
Notizie Flash Vedi tutte