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Può bastare una perizia per superare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria in merito la metodologia con la quale è costruito uno studio di settore. La CTR della Toscana, sentenza n. 98/8/12, ha bocciato l’operato dell’Ufficio in seguito alla presentazione di una perizia prodotta dal contribuente che ha messo in luce un difetto metodologico dello studio di settore su cui era stato basato l’accertamento fiscale opposto. Per i giudici, nel caso di specie, è stata la stessa evoluzione dello studio (TG41U) a dimostrare come il precedente applicativo (SG41U) utilizzato dall’Amministrazione non fosse rappresentativo per poter fondatamente misurare la tipologia di attività svolta dalla società accertata. In altre parole, secondo la CTR, l’Ufficio ha sbagliato nel non analizzare l’idoneità dello strumento utilizzato per stimare le condizioni di svolgimento dell'attività del contribuente.