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6 maggio 2014
Operazioni inesistenti e frode fiscale
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15 febbraio 2014
I segnali dello stato di pre-crisi dell’azienda, la crisi, le soluzioni possibili ed il…
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12 aprile 2016
Diario quotidiano del 12 aprile 2016: entratel, a breve il calendario dei prossimi aggiornamenti
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Con la risoluzione 38/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento tributario da riservare agli sportivi dilettanti per la percezione delle indennità chilometriche erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, per gli sportivi dilettanti non esiste una specifica disciplina civilistica. Secondo l'Agenzia, dette indennità possono considerarsi rimborsi spese viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività sportiva con proprio mezzo di trasporto se gli spostamenti avvengono fuori dal territorio comunale di residenza o dimora; se documentate, non concorrono a formare il reddito. Diversamente, se gli spostamenti rientrano nel territorio comunale di residenza o di dimora, e, comunque, in mancanza documentazione probatoria, le indennità non concorreranno alla formazione del reddito fino alla franchigia dei 7.500 euro, ivi comprendendo anche le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti.
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24 febbraio 2021
Agevolazioni prima casa: tempo fino al 31 dicembre 2021 per il trasferimento
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24 febbraio 2021
Cessione, sconto in fattura: più tempo per la comunicazione
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24 febbraio 2021
INAIL: bando 2021 per progetti di formazione sicurezza lavoro
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