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23 settembre 2015
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Il decreto semplificazioni ha portato novità anche in termini di contabilità delle accise. L’art. 2 - comma 9 - del decreto prevede che i registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del Dl 504/1995, possono essere sostituiti dalla presentazione telematica dei dati di contabilità con cadenza giornaliera. Interessati all’operazione sono: i depositari autorizzati, gli operatori professionali, i rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, riguardo l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool, delle bevande alcoliche, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; gli esercenti di depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 mc; gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 m.c., gli operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale, gli operatori che trattano esclusivamente prodotti alcolici sottoposti a vigilanza fiscale. L’Agenzia delle dogane, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del Dl in oggetto, individuerà i tempi e le modalità di attuazione della norma.