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La Corte di Cassazione – sentenza n. 20267 del 4 ottobre 2011 – attesta che in caso di ricorso alla CIGS è il datore di lavoro a dover provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione; sul lavoratore, invece, grava l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere. Inoltre, qualora il lavoratore voglia far valere l'illegittimità della scelta, deve provare l'esistenza di diversi criteri di selezione e dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di un altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori.