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Nell’ambito della norma che prevede la sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di tripla mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, la Corte di Cassazione - pronuncia n. 21565 del 20 settembre 2013 - enuncia i seguenti principi: le sanzioni amministrative tributarie trovano applicazione anche qualora le prime due infrazioni siano state commesse in data anteriore all’entrata in vigore del decreto, purché la terza avvenga sotto la vigenza della nuova disposizione. Per l'applicazione della sanzione i presupposti sono il compimento di tre distinte violazioni nel quinquennio, il cui "dies a quo" va identificato nel giorno in cui è commessa la prima, e il definitivo accertamento di esse in tempi diversi. La disciplina sanzionatoria richiamata ha carattere speciale, la sua applicazione non è impedita dalla definizione agevolata, ex articolo 16, comma 3, Dlgs n. 472/1997.