L'Agenzia delle entrate, rispondendo all'interpello n. 136 del 9 maggio 2019, fornisce risposte di chiarimenti riguardo la definizione agevolata delle controversie tributarie. Se in una precedente definizione agevolata sono state versate delle rate e successivamente la definizione non è stata perfezionata, gli importi versati sono scomputabili dall’importo lordo dovuto per la nuova definizione. Non è dovuta, invece, restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
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