-
9 marzo 2015
L’assoluzione penale non cancella l’accertamento fiscale
Continua a leggere -
11 aprile 2014
Effetti della mancata richiesta da parte del committente dell’eliminazione diretta dei vizi da parte…
Continua a leggere -
20 luglio 2018
Locazione parziale dell’abitazione principale
Continua a leggere
Il 21 luglio con la risoluzione 310/E le Entrate chiariscono gli effetti delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali per i professionisti. Queste rilevano solo se riferite a beni acquistati dopo il 4 luglio 2006. Da questa data i professionisti devono tassare o dedurre le plusvalenze o le minusvalenze relative ai beni strumentali, conseguite mediante cessione del bene, o risarcimento del danno occorso per la perdita o il danneggiamento del bene medesimo. La plusvalenza rileva anche quando il bene è destinato al consumo personale del professionista, o, anche, a scopi diversi dalla professione. Dal 1° gennaio 2007 tra i beni strumentali per i quali rilevano plusvalenze e minusvalenze rientrano anche gli immoboli; restano escluse le cessioni di oggetti di arte, antiquariato, collezione, anche se utilizzati come beni strumentali relativi alla professione.