L'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 143 del 30 dicembre 2010) rende noto che la detrazione d'imposta per figli a carico è attribuibile al 100% all'altro genitore in caso di assenza di reddito, anche in caso di genitori separati o divorziati. E' necessario però che venga raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.
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