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30 giugno 2013
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Importante circolare sulla gestione della maggiore imposta versata in caso di errata imputazione di componenti negativi di reddito. L’Agenzia delle entrate (circ. 23/E del 4 maggio 2010) apre al rimborso entro due anni dell’imposta versata quando l’Ufficio rettifica dei componenti negativi di reddito riconoscendoli nell’anno d’imposta successivo rispetto al precedente. Secondo la circolare il contribuente ha possibilità di presentare dichiarazione integrativa a favore entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva, oppure presentare istanza di rimborso nei 48 mesi seguenti alla data del pagamento o dal termine del saldo dell’imposta, in base all’art. 38 DPR 602/73. Ad ogni modo, la possibilità di poter richiedere il rimborso è vincolato alla sentenza affermante la legittimità del recupero passata in giudicato, o dal momento in cui risulta definitiva la pretesa dell’Ufficio, come nel caso di mancata impugnazione.