-
24 gennaio 2020
Intrastat mensili e trimestrali in scadenza 27 gennaio 2020
Continua a leggere -
17 settembre 2012
Contribuenti minimi e beni ammortizzabili, mediazione tributaria e definizione delle sanzioni, riscadenziazione delle rateizzazioni…
Continua a leggere -
26 gennaio 2017
Il ritorno di interesse per il controllo di gestione, verso quello strategico
Continua a leggere
L'Agenzia delle entrate (circolare 18/E del 10 maggio 2011) cancella le maxi sanzioni variabili dal 100% al 200% previste nei casi di falsi crediti e indebite compensazioni nel modello F24. Queste violazioni, se sanate spontaneamente, sconteranno la sanzione da ravvedimento del 3% prevista per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni, o del 3,75% entro il termine più lungo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione. Diversamente potrà essere applicata la sanzione intera del 30%, del 100% o del 200%, in base alla violazione commessa. Anche nei casi di controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, sui falsi crediti e sulle indebite compensazioni è dovuta la sanzione del 30%, ridotta a un terzo, cioè al 10% in caso di versamento entro 30 giorni. E’ precisato nella circolare, che la ricezione della comunicazione di liquidazione automatizzata costituisce l'inizio di una attività di controllo e preclude la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.