-
17 novembre 2009
Disciplina fiscale delle cessioni gratuite relative alle spese di rappresentanza e agli omaggi
Continua a leggere -
22 ottobre 2010
Novità fiscali del 22 ottobre 2010: comunicazione delle operazioni Iva con Paesi Black list:…
Continua a leggere -
11 febbraio 2019
La certificazione Unica 2019: novità e scadenze
Continua a leggere
Sono operative le disposizioni sul tirocinio professionale introdotte dal decreto sulla riforma delle professioni (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137). Alcune novità: la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non può superare i diciotto mesi, e per i primi sei mesi può essere svolto con la presenza di apposite convenzioni stipulate tra i diversi Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero dell’università. Non rientrano nella nuova disciplina le professioni sanitarie. Viene previsto un registro dei praticanti tenuto presso il Consiglio dell'ordine o del collegio territoriale; per lo svolgimento del tirocinio bisogna essere iscritti al suddetto registro. Il professionista, presso il cui studio si svolgerà il tirocinio, deve avere almeno cinque anni di anzianità, deve assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità, non può avere più di tre praticanti contemporaneamente. Il tirocinio può essere svolto per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione, può essere svolto in concomitanza di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, ma le relative discipline devono prevedere modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto.