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29 marzo 2016
L’intervento del Fisco in caso di emersione anticipata della crisi d’impresa
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14 marzo 2014
Il rimborso dell’IVA sui rifiuti, con fac-simili
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17 febbraio 2015
Processo tributario: la rimessione della causa alla Commissione di primo grado
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La manovra correttiva (Dl 98/2011) aveva previsto la revoca da parte dell’Ufficio delle partite IVA inattive per tre annualità consecutive; sempre lo stesso decreto aveva previsto la chiusura volontaria entro il 4 ottobre 2011 (prorogata poi al 31 marzo 2012) versando l’importo di 129 euro. Il decreto legge sulle semplificazioni fiscali riporta l’iniziativa in capo all’Agenzia delle entrate. L’Ufficio sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria individuerà i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunicherà agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Gli interessati avranno trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti. La chiusura della posizione sarà accompagnata dall’iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessazione salvo che il contribuente, entro il suddetto termine, provveda a pagare una somma pari a un terzo del minimo.