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Nella circolare n. 29, i tecnici del Ministero, approfondiscono due profili di rilievo del nuovo Testo Unico dell'apprendistato (decreto legislativo 167/11): il regime transitorio e quello sanzionatorio. Con riferimento al primo, il ministero precisa che il regime transitorio ha una durata delimitata e tassativa, non andrà oltre il 25 aprile 2012. Durante tale periodo, laddove non sia possibile applicare la nuova disciplina, a causa del mancato intervento di disposizioni regionali e contrattuali, trovano applicazione le regole legislative e contrattuali precedenti. Le vecchie norme cesseranno, in ogni caso, al temine del semestre. Sanzioni: il datore di lavoro che assume un apprendista senza consegnargli il contratto è soggetto a sanzione cui segue la diffida a regolarizzare entro 30 giorni la procedura. La redazione dell'atto scritto e la consegna dello stesso al lavoratore anche dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro eviterà la trasformazione automatica in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Analoga procedura si applica se il contratto di apprendistato è stato regolarmente scritto ma presenta delle differenze di contenuto rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione. Seguono la stessa sorte (diffida e sanzione): la mancanza della formalità del patto di prova ovvero del piano formativo individuale (Pfi), l'assenza del tutor o del referente aziendale, l'adozione di retribuzione a cottimo, l'errata applicazione del sottoinquadramento o del regime retributivo progressivo in percentuale.