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Scissione parziale e totale e abuso del diritto
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Lettere d’intento: obblighi degli esportatori abituali e complicazioni fiscali
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La delibera di riaccertamento straordinario e la verifica delle spese legali sostenute dell’ente
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Due “modus operandi” sono previsti per le società incorporanti riguardo lo spesometro. La differenziazione prevede che per le fusioni attuate nel 2010 gli elenchi della incorporante comprenderanno anche i dati delle società fuse; per le fusioni attuate nel 2011, la comunicazione dell'incorporata è autonoma. Il provvedimento del 22 dicembre 2010 ha stabilito che, per le fusioni avvenute durante il periodo a cui si riferisce la comunicazione, la società incorporante deve trasmettere la comunicazione comprensiva anche delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. Nel campo 19 del record di testa va indicato il codice 1. Gli estremi anagrafici dell'incorporata non sono esposti in nessuna parte dell'elenco, perché non è prevista una doppia anagrafica.