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18 luglio 2017
Il nuovo modello di cartella di pagamento esattoriale – Diario quotidiano del 18 luglio…
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5 luglio 2018
Cassazione Civ. Sez. V, Ord., Ordinanza n. 17619 del 5 luglio 2018
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12 marzo 2019
Dichiarazione IVA precompilata dal 2020: le prospettive – Diario Quotidiano del 12 marzo 2019
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Con la circolare n. 26/E del 20 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di determinazione della base imponibile IRAP. Assonime interviene con la circolare n. 31 del 9 novembre 2012 per illustrare alcune peculiarità dei temi affrontati. L’articolo 1, comma 50, della Legge Finanziaria 2008, ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRAP sganciandolo dall’imposta sul reddito. Il fine dell’intervento è stato coniugare il criterio della derivazione diretta dell’imponibile IRAP dalle risultanze di bilancio, con le esigenze di chiarezza, inerenza e continuità dei valori fiscalmente rilevanti. Assonime pone l’accento sui fondi rischi che, come le svalutazioni, sono poste contabili escluse dalla determinazione della base imponibile IRAP. Il criterio di procrastinare la deduzione dei costi stimati in tali fondi al momento dell’effettivo sostenimento della spesa viene temperato con alcune deroghe per situazioni molto particolari (per esempio: costi di chiusura delle discariche, costi di ripristino degli impianti delle aziende condotte in affitto). In tema di capitalizzazione dei costi di costruzione in economia e di applicazione della clausola di salvaguardia per i soggetti IAS-adopter, secondo Assonime, il maggior valore fiscale derivante da una riduzione di valore per effetto delle regole IAS/IFRS può essere dedotto durante il periodo di ammortamento del bene, senza attendere la conclusione dell’ammortamento contabile o la cessione dell’immobile.