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Nel messaggio n. 16870 del 30 agosto 2011 l’Inps fornisce precisazioni circa gli indennizzi spettanti in caso di cessazione dell’attività aziendale. In particolare la proroga del godimento di detto indennizzo fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può, e deve, essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione e, quindi, senza la tutela voluta e sancita dal legislatore. Non spetta alcuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni, ai soggetti già titolari di pensione erogata dall'Inps o da altro ente, o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente, e neanche ai soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.