E’ in scadenza, il prossimo 16 dicembre, il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR. Le modalità di tassazione del TFR presuppongono la sua scomposizione annua in due componenti: la prima di natura finanziaria consistente nella rivalutazione prevista dall’articolo 2120, c. 4, del Codice Civile (1,5% più il 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, calcolata sul fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente), la seconda (quota capitale) pari all’ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni, assoggettata a tassazione separata come previsto dal DPR 917/86. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. I termini di versamento sono il 16 dicembre (acconto) e il 16 febbraio dell’anno successivo (saldo). Se il TFR è corrisposto da soggetti diversi da quelli sopra indicati, l’imposta sostitutiva è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione e versata entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione.