Legge di bilancio: rivalutazione quote e partecipazioni

Le società che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Operativamente l’operazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%.