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Secondo le ultime modifiche introdotte con il D.M. n. 145/2011 la mediazione spinge sulla concorrenza liberalizzando le tariffe. E’ un atto del Ministero della Giustizia per ridimensionare i costi soprattutto nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, quindi obbligatoria, e ancor di più quando al procedimento, destinato a concludersi con esito negativo, non partecipa anche la parte chiamata dall'istante in mediazione. Proprio in quest’ultima ipotesi la parte istante dovrà corrispondere all'organismo di mediazione un importo di soli 40 euro (per controversie inferiori a 1.000 euro) ovvero di 50 euro (per controversie dal valore eccedente a 1.000 euro). La modifica riduce drasticamente i previsti introiti per gli organismi di mediazione: le differenze sono sostanziali in particolare per le controversie di valore rilevante ove nonostante le riduzioni previste la parte istante in precedenza si trovava a dover versare somme non esigue pur nell'impossibilità di svolgimento della mediazione.