La detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, vale anche per i servizi integrativi di assistenza alla mensa, di pre-scuola e di post-scuola. Lo sconto d’imposta non si applica, invece, alle spese di trasporto scolastico: consentire la detraibilità dello scuolabus, infatti, sarebbe discriminatorio rispetto a chi si avvale del servizio pubblico e non fruisce di alcuna agevolazione. E' quanto prevede la risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016.
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