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12 agosto 2020
Finalmente i decreti attuativi per il Superbonus in edilizia
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In relazione all’aumento IVA per il cambio di aliquota dal 20 al 21%, per correggere le fatture emesse erroneamente con la vecchia aliquota invece della nuova, da applicare per tutte le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, deve essere emessa una nuova fattura con l'addebito al cliente della sola maggior imposta. Spetta al cedente/commissionario la regolarizzazione dell'operazione. Se ciò non avviene, il cessionario/committente può evitare le sanzioni se, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata nel registro degli acquisti, versa la maggiore IVA che gli sarebbe stata addebitata; deve, inoltre, recarsi all'Agenzia delle entrate con un'autofattura in duplice copia, contenente le stesse indicazioni della nota di variazione in aumento che il cedente avrebbe dovuto emettere.