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1 aprile 2015
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La regolarizzazione delle comunicazioni tardive o degli altri adempimenti di natura formale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Dl n. 16/2012, può avvenire se il contribuente possiede i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione. Per potersi avvalere della remissione è necessario che la violazione non sia stata constatata o che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente inadempiente abbia avuto formale conoscenza. La circolare 38/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che quando l'attività amministrativa di accertamento abbia a oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, resta ferma la possibilità di avvalersi secondo l'istituto in esame. E’ inoltre necessario che il contribuente effettui la comunicazione o esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.