La Legge di Stabilità proroga l'esonero contributivo per le nuove assunzioni, cambiando solo la misura del bonus. Il nuovo intervento prevede l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 non è riconosciuto: per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato; per i lavoratori il cui beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione della restante parte del bonus. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.
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