L’art. 19 della legge n. 203/2024 introduce il comma 7-bis all’art. 26 del Dl n. 151/2015, che disciplina le dimissioni online o telematiche. La novità ha stabilito che non si applica la procedura conosciuta (dimissioni online) quando l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre il termine fissato dal Ccnl o, in mancanza di questo, per un periodo superiore a 15 giorni. Nella fattispecie il datore può comunicare agli ITL che il rapporto si intende concluso. L’INL, nella nota n. 9740/2024, spiega che le dimissioni di fatto operano automaticamente, senza preventivo controllo dell’ispettorato. Il controllo sulla veridicità delle dimissioni è una facoltà degli ITL (Uffici territoriali dell’ispettorato), non un obbligo. La norma è in vigore dal prossimo 12 gennaio.
07 gennaio 2025