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La Cassazione, con la sentenza n. 17803 del 17 ottobre 2012, ha stabilito che per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non da diritto di usufruire degli sgravi sui premi INAIL. E’ assicurato, invece, il diritto di versare l’aliquota contributiva agevolata, ossia quella prevista per gli apprendisti.
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