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23 marzo 2022
La verifica del mantenimento delle condizioni di going concern
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17 maggio 2012
I files extra contabili vanno corroborati da ulteriori prove
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17 dicembre 2019
VAT quick fixes: da gennaio quattro soluzioni per le cessioni intra-UE – Novità IVA
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Nella bozza del decreto lavoro si rendono meno rigide le clausole di rinnovo dei contratti a termine, che vengono sostituite da previsioni della contrattazione collettiva, da certificare presso le apposite commissioni di certificazione. La riforma interviene sull'art. 19, comma 1, del Dl n. 81/2015: resta la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza giustificare le ragioni in caso di durata non superiore a 12 mesi, ma modifica le causali che giustificano l'apposizione di un termine superiore, fermo restando la durata massima non eccedente di 24 mesi. Un termine superiore a 12 mesi, e fino a 24 mesi, è giustificato da: specifiche esigenze previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, o ancora dalla rappresentanza sindacale unitaria; ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti, previa certificazione presso una delle commissioni di certificazione; esigenza di sostituire altri lavoratori.
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9 giugno 2023
Inps: il nuovo ammortizzatore unico per i Comuni alluvionati
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9 giugno 2023
Comuni alluvionati: richiesta di una tantum per autonomi fino al 30 settembre
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9 giugno 2023
Smartworking: ancora una proroga, ma per i fragili e nel settore privato
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