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Il Cno dei consulenti del lavoro, il 27 gennaio 2012, ha presentato un interpello per conoscere il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in merito all’applicazione o meno delle sanzioni previste in tema di tirocini qualora il contratto, regolarmente comunicato, è stato giudicato dall’organo ispettivo come “diversamente qualificato”. Il Ministero del Lavoro ha in primis sottolineato l’obbligo della comunicazione di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato o autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto o per il socio lavoratore di cooperative, nonché per l’associato in partecipazione, non solo per l’instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro ma anche per ogni suo evento modificativo, includendo in tale ambito anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato. In secondo luogo la legge 148/2011 ha introdotto modifiche in materia di tirocini. Stante quanto premesso, il Ministero ha chiarito che la sanzione per mancata comunicazione della trasformazione di tirocinio in rapporto di lavoro dipendente è applicabile nella misura variabile da 100 a 500 euro, oltre al recupero dei contributi e premi non pagati.