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Con un’importante sentenza (n. 11905 del 30 maggio 2011) la Corte di Cassazione sancisce il passaggio a tempo pieno dei contratti di lavoro in cui il tempo parziale si prolunga per l’intero orario di contrattuale. Lo sforamento episodico non cambia la natura di part-time. Nel caso di conversione, il nuovo contratto decorre dalla data in cui il dipendente ha esercitato “con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all'orario normale”, dando diritto al lavoratore a tutte le differenze retributive. La trasformazione trova la sua ratio nel comportamento concludente del datore di lavoro, dove la possibilità del rifiuto del lavoratore non conta. In merito a quale sia il comportamento da qualificarsi come concludente, i giudici hanno chiarito che è tale quello che modifica stabilmente l'orario di lavoro, e specialmente quando il superamento dell'orario normale non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.