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Per effetto dell’art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006, è stata innalzata l’età minima di accesso al lavoro da 15 a 16 anni. La disposizione si applica a partire dal 1° settembre 2007; quindi i datori di lavoro possono assumere minori che hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria, pari a 10 anni, e
comunque hanno compiuto 16 anni. Il mancato rispetto di tale norma ha conseguenze di natura penale: l’art. 26 della legge n. 977/1967 prevede infatti l’arresto non superiore a 6 mesi o l’ammenda fino a € 5.164,00. La norma non ha effetto retroattivo, per cui i contratti di lavoro stipulati con i minori antecedentemente al 1° settembre 2007 sono legittimi; il dato di forma rilevante è il rispetto dei requisiti anagrafici e formativi vigenti al momento della loro conclusione.