Lavoro: esonero per assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione

L’Inps detta le prime indicazioni relative all’esonero contributivo relativo al contratto di rioccupazione, introdotto dall’art. 41 del DL n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 (circolare n. 115 del 2 agosto 2021). Con il contratto di rioccupazione il datore di lavoro ha il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.