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I datori di lavoro privati che assumono disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva variabile in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti. Per assunzione di: disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle del TU delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi; disabili con ridotta capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al TU delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi; disabili intellettivi e psichici con ridotta capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per : 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato ovvero per tutta la durata del rapporto, ma non inferiore a 12 mesi se l'assunzione è a tempo determinato (art. 13, legge n. 68/1999).