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Il Dl 138/2011 (manovra di ferragosto) ha introdotto il contributo di solidarietà. Brevemente il contributo è dovuto da tutti i soggetti passivi Irpef sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui, nella misura del 3%. E’ operativo dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, è deducibile dal reddito complessivo. Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011 ha definito le modalità di attuazione. Le prime istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 4/E – Agenzia delle entrate - del 28 febbraio 2012. La base imponibile è costituita dalla somma dei redditi di ogni categoria elencati nell’articolo 6 del TUIR, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata, quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell’IRPEF, anche su opzione del contribuente, è calcolata al lordo degli oneri deducibili Per quanto riguarda il calcolo del contributo dovuto dai dipendenti pubblici e dai pensionati si deve tener conto di due ulteriori misure straordinarie: per i primi è prevista una riduzione degli emolumenti del 5% sulla parte che va da 90mila a 150mila euro e del 10% sulla parte eccedente i 150mila euro; per i secondi si applica un contributo di perequazione del 5% sulla parte che va dai 90mila ai 150mila euro, del 10% sulla parte eccedente i 150mila euro e del 15% sulla parte eccedente i 200mila euro. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione insieme al saldo IRPEF di giugno. Per i dipendenti il contributo è determinato dai sostituti d’imposta al momento delle operazioni di conguaglio di fine anno.