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Il D.L. 138 del 13/8/2011 ha nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, qualora non ci si avvalga di Banche, Finanziarie, Sim, ecc.: chi intende utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (negozianti, rivenditori, ecc.) può continuare a farlo, ma solo al di sotto di 2.500 euro per singola operazione (il precedente limite era fissato a 5.000 euro). Al di sopra tale nuovo limite è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale, che riportino l’indicazione del beneficiario e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità. La riduzione del limite per l’uso di contanti opera anche per i libretti bancari e postali al portatore che andranno pertanto estinti, o ridotti nel saldo, entro il prossimo 30 settembre 2011. L’importo di € 2.500 è riferito alla somma complessiva dell'operazione unitariamente vista nel suo complesso: non salva dalla disposizione in parola la suddivisione artificiosa in un unico importo - ad esempio un singolo acquisto di € 3.000 - in 3 pagamenti in contanti da € 1.000 cadauno, ancorché inferiori al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale.