Interpelli: causa ostativa duplice rapporto di lavoro e regime forfettario

In risposta agli interpelli nr. 115 e 116 del 2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito quando agiscono le cause ostative in caso di duplice rapporto di lavoro. Nella nuova formulazione del regime forfettario, tra le cause ostative figurano le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro attuali o passati, tranne alcune eccezioni. In circolari esplicative veniva detto che in ipotesi in cui il contribuente conseguiva redditi di lavoro autonomo/impresa, e redditi di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa non si applica se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In questa sede si definisce che, qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro continui a sussistere senza subire alcuna modifica sostanziale, non troverà applicazione la causa ostativa, con conseguente applicazione del regime forfetario. Diversamente avverrà in caso opposto, cioè se interverranno modifiche ai due rapporti di lavoro.